Art. 1.
(Modifica all'articolo della legge
12 marzo 1999, n. 68).

      1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n, 68, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, di cui l'uno per cento costituito da soggetti sordi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), e l'uno per cento costituito dai soggetti portatori di handicap intellettivo, con capacità intellettiva ridotta in misura pari almeno all'80 per cento, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a)».